Linee Guida

Servizi minimi di telemedicina

Quali sono, come funzionano e quali requisiti devono soddisfare secondo le ”Linee guida per i servizi di Telemedicina” pubblicate in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato il 07 Dic 2022

Come si legge nell’Allegato A del Decreto 21 settembre 2022 “Approvazione delle Linee Guida per i servizi di Telemedicina – Requisiti funzionali e livelli di servizio” pubblicato nella GU Serie Generale n.256 del 02-11-2022, i servizi minimi di telemedicina che devono essere erogati dall’infrastruttura regionale di telemedicina sono i seguenti quattro:

Prima di entrare nei dettagli e analizzare come sono composti tali servizi minimi di telemedicina, riepiloghiamone in estrema sintesi le loro funzioni per come indicato nel succitato Decreto.

I servizi minimi di telemedicina: Televisita, Teleconsulto/Teleconsulenza, Telemonitoraggio e Teleassistenza 

Televisita
Atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in tempo reale con il paziente, anche con il supporto di un caregiver.

Teleconsulto
Atto medico in cui il professionista interagisce a distanza con uno o più medici per dialogare, anche tramite videochiamata, riguardo la situazione clinica di un paziente, basandosi primariamente sulla condivisione di tutti i dati clinici, i referti, le immagini, gli audio-video riguardanti il caso specifico.

Teleconsulenza
Attività sanitaria, non necessariamente medica ma comunque specifica delle professioni sanitarie, che si svolge a distanza ed è eseguita da due o più persone che hanno differenti responsabilità rispetto al caso specifico.

Telemonitoraggio
Modalità operativa della telemedicina che permette il rilevamento e la trasmissione a distanza di parametri vitali e clinici in modo continuo, per mezzo di sensori che interagiscono con il paziente.

Teleassistenza
Atto professionale di pertinenza della relativa professione sanitaria che si basa sull’interazione a distanza tra il professionista e paziente/caregiver per mezzo di una videochiamata, alla quale si può, all’occorrenza, aggiungere la condivisione di dati, referti o immagini.

Servizi minimi di telemedicina e microservizi

Ciascun servizio minimo – precisa il Decreto – è composto da un set di micro-servizi logici che ne implementano il relativo perimetro funzionale.
Ciascun micro-servizio, a sua volta, viene classificato in uno dei seguenti cluster:

SPECIFICI
Micro-servizi logico/funzionali essenziali e propri per l’erogazione dei servizi di  telemedicina.  In  questo  senso, essi devono far parte dell’implementazione dell’Infrastruttura regionale di telemedicina (IRT). Tali  micro-servizi devono essere sviluppati perché utilizzati esclusivamente per l’IRT.

TRASVERSALI
Micro-servizi logici necessari, nel singolo contesto regionale, per l’integrazione con i servizi funzionali all’erogazione delle prestazioni, siano esse erogate in presenza e/o in telemedicina.

OPZIONALI
Micro-servizi che possono essere inclusi nel perimetro di funzionalità delle iniziative progettuali di telemedicina presentate dalle regioni ma che non rappresentano un presupposto necessario per lo sviluppo dei servizi minimi, in quanto non strettamente necessari per l’erogazione delle prestazioni in telemedicina.

Infrastrutture regionali di telemedicina: i requisiti principali

Affinché l’Infrastruttura regionale di telemedicina (IRT) possa funzionare, i micro-servizi specifici e trasversali devono essere necessariamente presenti, pertanto, vanno sempre inclusi nelle IRT.
Laddove alcuni servizi trasversali non fossero già presenti in una Regione, la specifica Regione potrà decidere:

  • se realizzare il servizio trasversale con propri finanziamenti per tutte le prestazioni (non solo per la telemedicina) e poi procedere, con fondi PNRR, all’integrazione con l’Infrastruttura regionale di telemedicina
  • se implementare solo una versione minima del servizio trasversale dedicata all’Infrastruttura regionale di telemedicina e funzionale solo per la stessa.

Regioni: come acquisire i servizi minimi di telemedicina mancanti

Qualora una Regione abbia già implementato uno dei quattro servizi minimi di telemedicina – si legge nel Decreto – e tale servizio sia diffuso sull’intero territorio regionale, la Regione potrà valutare se acquisire i soli servizi minimi mancanti dalle suite messe a disposizione dalle regioni capofila purché il  servizio già implementato sia:

  • rispondente alle Linee Guida del succitato Decreto pubblicato in GU
  • integrato con l’Infrastruttura Nazionale di Telemedicina (INT) secondo le modalità previste nel suddetto Decreto
  • integrato con i servizi regionali/dipartimentali.

In ogni caso – precisa il Decreto – le suite che comporranno l’Infrastruttura regionale di telemedicina dovranno includere almeno tutti e quattro i servizi minimi di telemedicina: televisita, teleconsulto/teleconsulenza, teleassistenza e telemonitoraggio.


Sul “Decreto Telemedicina” in GU, leggi anche: “Se la Telemedicina diventa Legge

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