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Se la Telemedicina diventa Legge

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle Linee guida per i servizi di Telemedicina è stato accolto, un po’ da tutti gli addetti ai lavori, con favore ed entusiasmo. Ma è davvero tutto oro ciò che luccica? C’è (anche) chi dice no

Pubblicato il 23 Nov 2022

Massimo Mattone

Direttore Responsabile HEALTHTECH360.it

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle Linee guida per i servizi di Telemedicina è stato accolto, un po’ da tutti gli addetti ai lavori, con favore ed entusiasmo. Per non dire clamore. Sì è arrivati a definirlo un “momento storico, quasi commovente”.

E ciò non deve sorprendere.

Per chi lotta, si sgola e suda tutti i giorni, a più livelli, per spingere il carro dell’innovazione digitale nel nostro Paese, ancor più nell’ambito della Sanità digitale – vederne riconosciuto per legge – e per la prima volta – uno dei pilastri fondamentali, la Telemedicina, è certamente motivo di grande e comprensibile orgoglio e soddisfazione.

Telemedicina in Gazzetta Ufficiale: l’analisi del Decreto

Grande entusiasmo, dunque.

Ma è davvero tutto oro ciò che luccica? C’è (anche) chi dice no.

Per capire perché, dobbiamo addentrarci nel Decreto, del quale – al proposito – è particolarmente significativa questa parte introduttiva:

Telemedicina per Legge: le responsabilità del Medico

Dall’analisi di quanto sopra, emerge immediatamente il tema delle responsabilità del Medico.
Il Decreto, infatti, prevede il suo “giudizio insindacabile” nel determinare l’eleggibilità del suo assistito dal punto di vista clinico. Della serie: decidi tu, Medico, se – riguardo alla specifica patologia del tuo paziente – è il caso o meno di far ricorso alla Telemedicina. Se poi qualcosa dovesse andare storto – ad esempio, durante una televisita – sappi, caro Medico, che sarai tu il responsabile.

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E qual è la novità, verrebbe da dire, rispetto a una tradizionale visita medica in presenza?
Il Medico non ha, forse, le stesse responsabilità durante una visita medica nella quale il paziente è steso sul suo lettino piuttosto che a decine o centinaia di chilometri di distanza?

Ottima osservazione, non fosse che al Medico, nel caso di visita in presenza, nessuno contesterà di averla fatta rispetto a una specifica richiesta da parte del paziente o, comunque, rispetto all’accettazione da parte di quest’ultimo.
Riguardo alle prestazioni di telemedicina, invece, dal Decreto si evince che la prima cosa che il Medico dovrebbe chiedersi è SE abbia senso o meno una visita a distanza per QUEL particolare tipo di esigenza clinica.

Parametri di eleggibilità: le difficoltà della valutazione clinica 

Ma in base a cosa potrà decidere un dermatologo, un cardiologo, un gastroenterologo, un diabetologo, uno psichiatra, di prescrivere prestazioni di telemedicina?

Alla sua personale sensibilità e valutazione di Medico?
Alla sua naturale predisposizione all’uso delle tecnologie applicate alla Medicina?
O, piuttosto, alle prove di evidenza (raramente oggettive e inconfutabili) dell’utilità della Telemedicina nel particolare settore di specializzazione in cui egli opera?

Inoltre, nel caso di visita in presenza, nessuno chiede al Medico di fare al suo paziente un “esame” di cultura generale per capire se chi ha di fronte abbia o meno le giuste competenze per comprendere prima – e mettere in pratica poi – il piano terapeutico assegnato nella visita. Al più, come spesso accade, per esempio, nel caso di persone anziane o con livello di istruzione non adeguato, c’è un caregiver che accompagna il paziente e che – durante la visita – ascolta e “interpreta” cosa racconta il Medico e ha cura di “tradurre” le informazioni ricevute a vantaggio del familiare o della persona di cui si prende cura.

Ma, a distanza, qualcosa cambia. In tal caso, infatti, sembrerebbe addirittura che il Medico, al fine di stabilire l’eleggibilità del suo assistito a questo tipo di servizio, sia costretto a fargli prima un “esame” per valutarne “gli aspetti connessi con la digital literacy”, leggi alfabetizzazione informatica. E, magari, anche un salto presso il suo domicilio per verificarne le “caratteristiche fisiche, impiantistiche ed igieniche”.

È evidente che il Legislatore non avrà certamente pensato – nello stendere il Decreto – che debba essere il Medico a fare in prima persona queste verifiche recandosi personalmente a casa del paziente. Non è, ovviamente, questo che si vuole qui sottolineare. Ma è pur vero che – chiunque farà al suo posto tali verifiche – e, dal Decreto, non si evince chi, in effetti, possa e debba essere – la responsabilità ultima di tutto ciò sarà sempre e soltanto sua. Del Medico.

Ben diversa è, invece, la situazione nelle visite in presenza, dove – tanto per fare un esempio – un Medico in un ambulatorio pubblico o privato – o un Chirurgo in una sala operatoria – potrà rendersi conto di persona delle condizioni igieniche e strutturali dell’ambiente in cui opera, eventualmente rifiutandosi di prestare il proprio servizio di assistenza in situazioni che – a suo giudizio – non offrano opportune garanzie all’assistito e alla qualità della sua prestazione professionale.

La Medicina è una sola, stiamo attenti a creare silos

Ma c’è, forse, un aspetto ancor più preoccupante che discende direttamente dalle considerazioni di cui sopra, ossia quello che queste linee guida possano rappresentare uno spartiacque definitivo tra due mondi diversi: la Medicina tradizionale e la Telemedicina, la visita in presenza e quella a distanza. Ponendo in tal modo l’accento più sul mezzo e sulle modalità utilizzate per la cura (il tele-qualcosa, come sono chiamate le varie tipologie di servizi di telemedicina da chi ritiene ci sia troppa confusione attorno a tutto ciò) che non sul fine della cura stessa, ossia il reale vantaggio clinico ottenuto dal paziente.

Mondi che, però, diversi non sono e che – come tali – dovrebbero essere trattati da tutti i portatori d’interesse, proprio a partire dal legislatore.

Chiarisce bene questi aspetti Massimo Mangia, che voi lettori conoscete bene per i suoi frequenti e preziosi contributi qui su HealthTech360: “Tutta l’impostazione del Decreto – sottolinea al proposito Mangia – è basata sulla considerazione della Telemedicina come una pratica medica a sé stante.
In realtà, si tratta di una modalità innovativa attraverso la quale svolgere a distanza (da cui il prefisso “tele”) pratiche sanitarie di routine svolte in presenza come la visita, il consulto, il monitoraggio di parametri e l’assistenza.
La Telemedicina – sottolinea Mangia – non sostituisce la medicina in presenza ma piuttosto la integra, estendendone il campo di azione (ad esempio, il domicilio del paziente) e l’ambito temporale. La Medicina è e sarà sempre più ‘ibrida’, la cura e l’assistenza sarà svolta parte in presenza, parte in remoto.
Per questa ragione, gli strumenti che clinici ed infermieri adoperano devono essere unici e consentire la gestione del paziente (case e care management) in modo integrato.
Non ha senso separare i piani di cura per modalità (presenza o remoto), né tantomeno aumentare la già elevata frammentazione dei sistemi clinici”.

Ultimo – e non certo per importanza – è l’aspetto della Privacy dei dati: questi ultimi, raccolti a livello locale e regionale dai servizi di telemedicina – dovranno alimentarne la Piattaforma Nazionale. Ma il Decreto è molto generico in tal senso e non chiarisce come questa raccolta su scala nazionale possa avvenire garantendo la privacy dei cittadini.

La Telemedicina esiste. Anche per la Legge

In sintesi, la paura che serpeggia tra (alcuni) addetti ai lavori è che il Medico – spaventato da un eccesso di responsabilità non chiare, intricate e rispetto alle quali non è in grado di controllarne in prima persona tutti gli aspetti – possa decidere di non prescrivere i trattamenti di telemedicina ai propri pazienti, privilegiando, quindi, quelli in presenza e – in tal senso – ottenendo l’esatto effetto contrario rispetto al pur nobile intento delle linee guida appena entrate in Gazzetta Ufficiale.

E allora, queste linee guida della Telemedicina che diventano Legge, rappresentano un momento storico da accogliere con entusiasmo o, piuttosto, l’ennesima occasione persa per fare le cose per bene e far compiere un reale passo in avanti all’innovazione digitale in Sanità nel nostro Paese?

Dipende, come al solito, dai punti di vista.

Perché, se da un lato, appare evidente che – come sempre, peraltro – si sarebbe potuto fare meglio, la “Telemedicina per Legge” ha dall’altro – quantomeno – il grande vantaggio di aver posto al centro dell’attenzione di tutti – e non solo degli addetti ai lavori – l’importanza di questo utilissimo strumento di Sanità Digitale.

D’altronde, non si può migliorare – né ci si può confrontare – su qualcosa che non esiste.
E ora la Telemedicina, per fortuna, esiste. Anche per la Legge

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